Fino al primo dei ravvicinamenti dei prezzi di cui all'articolo 238 i prezzi da applicare in Portogallo sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione ad un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Portogallo, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto, sotto il regime nazionale precedente. Tuttavia, nel caso in cui l'applicazione del precedente comma porterebbe a fissare i prezzi portoghesi ad un livello superiore ai prezzi comuni, il livello da scegliere per la fissazione dei prezzi portoghesi e' quello corrispondente ai prezzi fissati in Portogallo sotto il precedente regime nazionale, per la campagna 1985/1986, convertiti per mezzo del tasso di conversione in ECU valido all'inizio della campagna di commercializzazione del prodotto considerato. Se per un dato prodotto non esiste una definizione del prezzo portoghese, il prezzo da applicare in Portogallo e' fissato in funzione dei prezzi effettivamente constatati sul mercato portoghese durante un periodo rappresentativo da determinare. Tuttavia, in assenza di dati sui prezzi relativi a taluni prodotti sul mercato portoghese, il prezzo da applicare in Portogallo e' calcolato sulla base dei prezzi dei prodotti o gruppi di prodotti simili o concorrenti praticati nella Comunita' nella sua composizione attuale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art236 · fonte su Normattiva