1. La Repubblica portoghese differisce, fino al termine del regime di controllo di cui all'articolo 292, l'applicazione dei regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunita' ai paesi terzi nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e frutti oleosi nonche' dei loro prodotti derivati. 2. Dal 1 gennaio 1991, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicata il 31 dicembre 1990 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991, il divario e' ridotto all'83,3% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario e' ridotto al 66,6% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario e' ridotto al 49,9% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario e' ridotto al 33,2% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario e' ridotto al 16,5% del divario iniziale. La Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1 gennaio 1996.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art295 · fonte su Normattiva