1. Fino alla scadenza del regime di controllo di cui all'articolo 94, il Regno di Spagna rinvia l'applicazione dei regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunita' nei confronti dei paesi terzi, nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e dei frutti oleosi e dei loro prodotti derivati. 2. Dal 1 gennaio 1991, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce la differenza tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991 la differenza e' ridotta a 83,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992 la differenza e' ridotta a 66,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993 la differenza e' ridotta a 49,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994 la differenza e' ridotta a 33,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995 la differenza e' ridotta a 16,5% della differenza iniziale. Dal 1 gennaio 1996, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
