1. Fino alla scadenza del regime di controllo di cui all'articolo 94, il Regno di Spagna rinvia l'applicazione dei regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunita' nei confronti dei paesi terzi, nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e dei frutti oleosi e dei loro prodotti derivati. 2. Dal 1 gennaio 1991, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce la differenza tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991 la differenza e' ridotta a 83,3% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1992 la differenza e' ridotta a 66,6% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1993 la differenza e' ridotta a 49,9% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1994 la differenza e' ridotta a 33,2% della differenza iniziale, - il 1 gennaio 1995 la differenza e' ridotta a 16,5% della differenza iniziale. Dal 1 gennaio 1996, il Regno di Spagna applica integralmente le aliquote preferenziali.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art97 · fonte su Normattiva