Durante le campagne da 1986/1987 a 1994/1995 sono fissati limiti di garanzia specifici per i semi di colza e di ravizzone nonche' per i semi di girasole prodotti in Portogallo. Per la campagna 1986/1987, questi limiti sono fissati come segue: - 1.000 tonnellate per i semi di colza e di ravizzone, - 48.000 tonnellate per i semi di girasole. Per le successive campagne, questi limiti di garanzia specifici sono fissati secondo criteri paragonabili a quelli adottati per la fissazione dei limiti di garanzia nella Comunita' nella sua composizione attuale. Se il limite di garanzia specifico viene superato le penalita' di corresponsabilita' sono applicate secondo modalita' analoghe a quelle applicate nella Comunita' nella sua composizione attuale, con lo stesso massimale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art294 · fonte su Normattiva