Prima del 31 dicembre 1992 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione e sulle prospettive della pesca nella Comunita' in rapporto all'applicazione degli articoli 349 e 351. In base a questa relazione gli adattamenti del regime previsto dagli articoli 349 e 351 che si riveleranno necessari, compresi quelli sull'accesso a zone diverse da quelle indicate nell'articolo 349, paragrafo 1, sono adottati prima del 31 dicembre 1993 secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato CEE; essi prenderanno effetto il 1 gennaio 1996.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
