Il regime definito negli articoli da 347 a 350, compresi gli adattamenti che il Consiglio potra' adottare a norma dell'articolo 350, rimane applicabile fino alla data di scadenza del periodo previsto all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
