[1]1. Ai fini della loro integrazione nel regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca istituito con il regolamento (CEE) n. 170/83, l'accesso delle navi battenti bandiera della Spagna e immatricolate e/o registrate in un porto situato sul territorio nel quale si applica la politica comune della pesca, alle acque sottoposte alla sovranita' o alla giurisdizione del Portogallo e di competenza del CIEM e del COPACE e' sottoposto fino al 31 dicembre 1995 al regime definito nei paragrafi da 2 a 9. 2. Le attivita' seguenti possono essere esercitate a titolo di attivita' di pesca principale dalle navi di cui al paragrafo 1:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]3. E' vietato l'uso di reti da imbrocco. 4. Ogni palangaro puo' calare in acqua al massimo due palangresi al giorno; la lunghezza massima di ciascuno di questi palangresi e' fissata a 20 miglia marine; la distanza tra gli ami non puo' essere inferiore a 2,70 metri. 5. La pesca dei crostacei non e' autorizzata. Sono tuttavia autorizzate catture in occasione della pesca diretta ai naselli e alle altre specie demersali, entro un limite dei 10% del volume delle catture di queste specie detenute a bordo. 6. Il numero delle navi autorizzate alla pesca del tonno bianco e' fissato prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83. 7. Possibilita' e condizioni di accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione del Portogallo nella divisione CIEM X e nella zona COPACE sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 155, paragrafo 3. 8. Le modalita' tecniche di applicazione del presente articolo, analogamente a quelle di cui all'allegato XI, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. 9. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilita' di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art352 · fonte su Normattiva