1. Fatti salvi il paragrafo 2 e il protocollo n. 2, la politica comune della pesca non e' applicabile alle Isole Canarie ne' a Ceuta e Melilla. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:

  • a)determina le misure strutturali comunitarie che potrebbero essere adottate a favore dei territori di cui al paragrafo 1;
  • b)determina le modalita' appropriate affinche' gli interessi dei territori di cui al paragrafo 1 siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in vista dei negoziati che la Comunita' svolge per riprendere o concludere accordi di pesca con i paesi terzi e affinche' siano presi in considerazione gli interessi specifici di questi territori nelle convenzioni internazionali relative alla pesca, di cui la Comunita' e' parte contraente. 3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, determina, se del caso, le possibilita' e condizioni di reciproco accesso alle rispettive zone di pesca e alle loro risorse.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art155 · fonte su Normattiva