1. Dal momento dell'adesione, e' instaurato un regime di indennita' compensative per i produttori di sardine della Comunita' nella sua composizione attuale, in ragione del sistema particolare di ravvicinamento dei prezzi applicabile a tale specie ai sensi dell'articolo 356. 2. Prima della fine del periodo di ravvicinamento dei prezzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se e, se del caso, in quale misura il regime previsto dal presente articolo debba essere prorogato. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della. Commissione, adotta, prima del 31 dicembre 1985 le modalita' di applicazione del presente articolo.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
