1. Fino al 31 dicembre 1992, la Repubblica portoghese puo' mantenere nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative per i prodotti che figurano nell'allegato XXIX, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 2. Il meccanismo comunitario dei prezzi di riferimento si applica a ciascun prodotto dal momento dell'abolizione delle relative restrizioni quantitative.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art363 · fonte su Normattiva