1. Fino al 31 dicembre 1992, la Repubblica portoghese puo' mantenere nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative per i prodotti che figurano nell'allegato XXIX, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 2. Il meccanismo comunitario dei prezzi di riferimento si applica a ciascun prodotto dal momento dell'abolizione delle relative restrizioni quantitative.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
