Fino al 31 dicembre 1995, la Repubblica portoghese puo' mantenere, secondo modalita' da determinare dal Consiglio, che delibera alle condizioni previste dall'articolo 258, restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXVI dai paesi terzi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art280 · fonte su Normattiva