1. Fino al 31 dicembre 1992 in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, un nuovo stato membro puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune. Alle stesse condizioni uno stato membro attuale puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o dei due nuovi stati membri. Questa disposizione e' applicabile fino al 31 dicembre 1995 per quei prodotti e quei settori per i quali sono previste, ai sensi del presente atto, misure derogatorie transitorie di durata equivalente. 2. Su richiesta dello stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione. In caso di difficolta' economiche gravi, su domanda espressa dello stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, corredata dei relativi elementi di valutazione. Le misure decise sono applicabili immediatamente. Fatte salve le disposizioni dei capi 3 dei titoli II e III nel settore dell'agricoltura e della pesca, quando il mercato di uno stato membro e' perturbato gravemente o rischia di esserlo a seguito degli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e l'uno o l'altro nuovo stato membro o tra questi, la Commissione, su domanda dello stato membro interessato, delibera sulle misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie entro ventiquattro ore a decorrere dalla ricezione della domanda. Le misure decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate ed in particolare dei problemi di trasporto. 3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CEE, del trattato CECA e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovra' accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune. 4. In caso di difficolta' gravi che siano suscettibili di protrarsi sul mercato del lavoro del Granducato del Lussemburgo, questo stato membro puo' domandare di essere autorizzato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma e alle condizioni di cui al paragrafo 3, ad applicare temporaneamente fino al 31 dicembre 1995 misure di salvaguardia, nel quadro delle disposizioni nazionali che disciplinano il cambiamento dell'impiego, nei confronti dei lavoratori cittadini di un nuovo stato membro ammessi, posteriormente alla data di questa autorizzazione, ad immigrare nel Granducato allo scopo di esercitare un lavoro salariato.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
