1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione e' completata mediante la nomina di tre membri supplementari e la designazione di un sesto vicepresidente tra i membri della Commissione allargata. Il mandato dei membri nominati scade simultaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. Il mandato del sesto vicepresidente designato scade simultaneamente a quello degli altri cinque vicepresidenti. 2. Prima del 31 dicembre 1986 il Consiglio esamina per la prima volta applicare l'articolo 14, quarto comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee. 3. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
