1. Gli strumenti di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese il 1 gennaio 1986. 2. L'adesione prende effetto il 1 gennaio 1986, a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data. Qualora tuttavia uno degli stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non abbia depositato in tempo debito i suoi strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per l'altro stato aderente. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12, 13, 17, 19, 20, 22, 383, 384, 385 e 397 dell'atto di adesione; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni di detto atto che si riferiscono nominalmente allo stato che non ha depositato i suoi strumenti di adesione e di ratifica. 3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni della Comunita' possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 27, 179, 366, 378 e 396 dell'atto di adesione. Queste misure entrano in vigore soltanto con riserva e alla data della presa d'effetto della presente decisione. 4. Il governo della Repubblica francese rimettera' copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno stato aderente ai governi degli stati membri e dell'altro stato aderente.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
