1. Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunita' imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia. 2. Le spese effettuate dal Regno di Spagna in materia di intervento sul suo mercato interno e di concessione di restituzioni o sovvenzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli altri stati membri rimangono nazionali fino al 31 dicembre 1989 per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. La Comunita' partecipera' tuttavia al finanziamento delle operazioni di intervento realizzate dal Regno di Spagna durante la fase di verifica della convergenza applicabile a questi prodotti alle condizioni previste nell'articolo 133. A partire dalla seconda fase, le spese in materia d'intervento sul mercato interno spagnolo e di concessione di restituzioni all'esportazione nei paesi terzi sono finanziate dalla Comunita' e imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art74 · fonte su Normattiva