Qualora, per un prodotto, il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che, in applicazione dell'articolo 72, viene dedotto dagli oneri all'importazione oppure, qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi le misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
