1. Per permettere al settore spagnolo degli ortofrutticoli di integrarsi in modo armonioso e completo, al termine della prima fase, nel quadro della politica agricola comune, il Regno di Spagna adattera' progressivamente, l'organizzazione del proprio mercato interno secondo gli obiettivi generali di cui al paragrafo 2. 2. Gli obiettivi generali da conseguire sono i seguenti: - applicazione progressiva delle norme di qualita' a tutti i prodotti interessati, e rigorosa applicazione degli obblighi che ne derivano; - sviluppo di organizzazioni di produttori ai sensi della regolamentazione comunitaria; - istituzione di un organismo e costituzione di un infrastruttura materiale e umana in grado di realizzare le operazioni di pubblico intervento previste dalla regolamentazione comunitaria; - istituzione di una rete per il rilevamento quotidiano dei corsi sui mercati rappresentativi da definire, in funzione dei vari prodotti; - liberalizzazione degli scambi intesa ad instaurare un regime di libera concorrenza e di libero accesso al mercato spagnolo, nonche' adattamento degli adeguamenti commerciali settoriali all'esportazione, al fine di renderli compatibili con le esigenze della libera circolazione. 3. Per favorire la realizzazione degli obiettivi generali:

  • a)la regolamentazione comunitaria nel settore sociostrutturale, compresa quella relativa alle organizzazioni di produttori, si applica in Spagna fin dal momento dell'adesione;
  • b)la Comunita' partecipa al finanziamento delle operazioni di intervento realizzate in Spagna durante la prima fase dalle organizzazioni di produttori per determinati prodotti rispondenti alle norme comuni di qualita'. Tuttavia, la percentuale della partecipazione finanziaria della Comunita' si limita, per ciascun prodotto, alla percentuale di produzione ottenuta dalle organizzazioni di produttori in Spagna, riconosciute dalla Commissione conformi alla regolamentazione comunitaria per quanto riguarda sia le condizioni di costituzione sia le condizioni di funzionamento. Per ciascuna campagna, la Commissione rileva la percentuale di produzione di cui al comma precedente; a tal fine, procede a controlli sul posto, in collaborazione con le autorita' spagnole.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art133 · fonte su Normattiva