[1]Fatto salvo l'articolo 94, il Regno di Spagna puo' applicare, secondo modalita' da determinarsi, restrizioni quantitative all'importazione in provenienza da, paesi terzi:
- a)Fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti seguenti:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
- b)fino al 31 dicembre 1995, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e per i prodotti seguenti:
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
- c)per i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale, di cui all'articolo 81, diversi da quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
