[1]Fatto salvo l'articolo 94, il Regno di Spagna puo' applicare, secondo modalita' da determinarsi, restrizioni quantitative all'importazione in provenienza da, paesi terzi:

  • a)Fino al 31 dicembre 1989, per i prodotti seguenti:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

  • b)fino al 31 dicembre 1995, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e per i prodotti seguenti:

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

  • c)per i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunita' nella sua composizione attuale, di cui all'articolo 81, diversi da quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art77 · fonte su Normattiva