[1]1. E' instaurato un meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna, qui di seguito denominato "MCS". L'MCS e' applicabile dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1995, eccezion fatta per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a), primo trattino e lettera b), punto cc), per i quali esso e' applicabile dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1995. 2. Sono sottoposti all'MCS:
- a)per quanto riguarda le importazioni nella Comunita' nella sua composizione attuale, i prodotti seguenti: - prodotti del settore ortofrutticolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, - prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79, - patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune;
- b)per quanto riguarda le importazioni in Spagna, i prodotti seguenti:
- aa)i prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79: bb)
[2]Parte di provvedimento in formato grafico cc)
[3]Parte di provvedimento in formato grafico dd)
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
[5]3. Puo' essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 82, di ritirare dall'elenco dei prodotti sottoposti all'MCS:
- a)prodotti del settore vitivinicolo, le patate di primizia e il latte in polvere o granulato destinati all'alimentazione umana, all'inizio del secondo anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti;
- b)ortofrutticoli, al piu' tardi nove mesi prima della fine del quarto anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti;
- c)gli altri prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b), a decorrere dal quinto anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti. Per quanto concerne questi prodotti, si terra' conto, in particolare, della situazione al livello delle strutture di produzione e di commercializzazione dei prodotti in questione. 4. Puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, essendo competente in materia il comitato di gestione istituito da tale regolamento, di assoggettare all'MCS, per il periodo dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1989, le importazioni in Spagna di tuberiseme di patata di qualita' inferiore della sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune. 5. In caso di particolari difficolta' puo' essere deciso, a richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura prevista all'articolo 82, di completare l'elenco dei prodotti sottoposti all'MCS all'importazione in Spagna per quanto concerne i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, non menzionati al paragrafo 2, lettera b). 6. All'inizio di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'MCS nel corso dell'anno precedente.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
