1. Fatto salvo l'articolo 79, il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere gli aiuti nazionali la cui abolizione comporterebbe gravi conseguenze al livello dei prezzi, tanto alla produzione quanto al consumo. Questi aiuti possono essere tuttavia mantenuti soltanto a titolo transitorio e, di norma, in maniera degressiva, al massimo fino alla fine del periodo d'applicazione delle misure transitorie. 2. Il Consiglio, deliberando nelle condizioni previste all'articolo 91, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, l'eventuale scala di degressivita', nonche' le modalita' necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune; esse devono inoltre garantire l'uguaglianza nell'accesso al mercato spagnolo. 3. Se necessario, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie si puo' derogare alla scala di degressivita' di cui al paragrafo 2.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
