L'articolo 76, paragrafo 1 e gli articoli 80, 87 e 90 si applicano in Spagna a decorrere dal 1 gennaio 1990. Tuttavia, la data del 31 dicembre 1987 di cui all'articolo 90 e' sostituita da quella del 31 dicembre 1991.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
