[1]1. Fino al 31 dicembre 1989, al momento in cui viene stabilito il calendario previsto all'articolo 83, viene fissato un quantitativo "obiettivo" per le importazioni in Spagna: - dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), punto bb) ad eccezione di quelli della voce ex 04.02 della tariffa doganale comune, - dei prodotti di cui all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), punto dd). 2. Il quantitativo "obiettivo" valido per il 1986 e la sua progressione per ciascuno degli anni successivi rispetto alla campagna precedente sono:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]Puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti delle altre organizzazioni comuni interessate, che i quantitativi "obiettivo" di cui sopra siano espressi conformemente alle esigenze di ciascuna organizzazione comune dei mercati interessata, tenendo conto delle modalita' di stesura del bilancio di previsione di cui all'articolo 83. 3. Se necessario, si precede alla ripartizione dei quantitativi "obiettivo" di cui sopra, tra i vari prodotti e a seconda dei casi, secondo la procedura di cui al paragrafo 2. 4. Nel corso del periodo considerato, il quantitativo "obiettivo" puo' essere superato solo se tale decisione viene presa secondo la procedura di cui al paragrafo 2. All'atto di tale decisione si tiene tra l'altro conto, sulla base del bilancio di previsione del prodotto considerato, dell'evoluzione della domanda interna spagnola e dell'evoluzione dei prezzi di mercato in Spagna.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art84 · fonte su Normattiva