1. L'aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva si applica in Spagna a decorrere dal 1 marzo 1986. Questo aiuto viene fissato per la prima volta e ravvicinato, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, al livello dell'aiuto concesso dalla Comunita' nella sua composizione attuale, applicando mutatis mutandis l'articolo 79. L'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva viene introdotto in Spagna, a decorrere dal 1 gennaio 1991, secondo un ritmo da determinare, nella misura necessaria per pervenire, alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello comune. 2. L'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole, di soia e di lino, prodotti in Spagna, e': - introdotto in Spagna dall'inizio della prima campagna che segue l'adesione, e - aumentato in seguito, durante il periodo d'applicazione del regime di controllo di cui all'articolo 94, paragrafo 1, in funzione del ravvicinamento, secondo i casi, del prezzo indicativo o del prezzo di obiettivo applicabile in Spagna, al livello del prezzo comune. Allo scadere del periodo di cui al primo comma l'aiuto concesso in Spagna e' uguale alla differenza esistente tra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in questo stato membro e il prezzo del mercato mondiale, diminuita dell'incidenza dei dazi doganali applicati dal Regno di Spagna all'importazione dai paesi terzi. 3. L'aiuto per i semi di cui al paragrafo 2 prodotti in Spagna e trasformati nella Comunita' nella sua composizione attuale, nonche' l'aiuto per gli stessi semi prodotti nella Comunita' nella sua composizione attuale e trasformati in Spagna, sono adeguati per tener conto della differenza rispettiva esistente tra il livello dei prezzi di questi semi e quello dei semi importati dai paesi terzi. 4. Nel calcolo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole si tiene inoltre conto dell'importo differenziale eventualmente applicabile.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art95 · fonte su Normattiva