Durante le campagne da 1986/1987 a 1994/1995 sono fissati limiti di garanzia specifici per i semi di colza e di ravizzone, nonche' per i semi di girasole, prodotti in Spagna. Questi limiti di garanzia specifici sono fissati secondo criteri effettivamente paragonabili a quelli adottati per la fissazione dei limiti di garanzia nella Comunita' nella sua composizione attuale, prendendo in considerazione la produzione piu' elevata costatata nelle campagne 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985. Se il limite di garanzia specifico viene superato le penalita' di corresponsabilita' sono applicate secondo modalita' analoghe a quelle applicate nella Comunita' nella sua composizione attuale, con lo stesso massimale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art96 · fonte su Normattiva