1. Per l'olio d'oliva le disposizioni degli articoli 68 e 72 si applicano al prezzo di intervento. 2. Nel corso del periodo transitorio di dieci anni, il prezzo cosi' fissato per la Spagna viene ravvicinato al livello del prezzo comune ogni anno all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, secondo le modalita' seguenti: - fino all'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire" il prezzo in Spagna viene ravvicinato ogni anno di un ventesimo della differenza iniziale tra questo prezzo e il prezzo comune, - a decorrere dall'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire", il prezzo in Spagna viene corretto della differenza esistente tra il prezzo in questo stato membro e il prezzo comune applicabili prima di ogni ravvicinamento, divisa per il numero delle campagne rimanenti fino alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie; il prezzo risultante da questo calcolo viene adattato in proporzione all'eventuale modifica del prezzo comune per la campagna successiva. 3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, constata che la condizione necessaria per l'applicazione del paragrafo 2, secondo trattino del presente articolo e' soddisfatta. Il ravvicinamento del prezzo viene effettuato conformemente a quest'ultima disposizione fin dall'inizio della campagna successiva a tale constatazione. 4. L'importo compensativo risultante dall'applicazione dell'articolo 72 e' adeguato, se del caso, in base alla differenza esistente tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale e in Spagna.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
