[1]ATTO Relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e agli adattamenti dei trattati

[2]Articolo 1

[3]Ai fini del presente atto:

[4]- per "trattati originari" s'intendono il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, il trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima della presente adesione; per "trattato CECA", "trattato CEE", "trattato CEEA" s'intendono i corrispondenti trattati originari cosi' completati o modificati; - per "stati membri attuali" s'intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; - per "Comunita' nella sua composizione attuale" s'intende la Comunita' composta dagli stati membri attuali; - per "Comunita' nella sua composizione allargata" s'intende la Comunita' nella sua composizione tanto dopo l'adesione del 1972 quanto dopo l'adesione del 1979; - per "nuovi stati membri" s'intendono il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art1 · fonte su Normattiva