1. Se gli importi compensativi di cui agli articoli 72 e 240 dell'atto di adesione o il meccanismo degli importi compensativi di cui all'articolo 270 sono applicati negli scambi tra la Spagna ed il Portogallo ad uno o piu' prodotti di baie che si considera siano entrati nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli le misure transitorie applicabili sono determinate conformemente alle regole previste dagli articoli 53 e 213 di detto atto. Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sono riscossi e concessi dallo stato in cui i prezzi dei prodotti agricoli di base in questione sono piu' elevati. 2. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile, dalla data dell'adesione, all'importazione in Portogallo in provenienza dalla Spagna e reciprocamente, delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, e' determinato conformemente agli articoli 53 e 213 dell'atto di adesione. Tuttavia si applicano i dazi indicati all'allegato XIX di detto atto se, per i prodotti figuranti in detto allegato, il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo all'importazione proveniente dalla Spagna, calcolata conformemente alle disposizioni precitata, e' inferiore ai dazi indicati in detto allegato. Se per questi stessi prodotti, questo dazio doganale e' superiore al dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo, all'importazione proveniente dalla Comunita' nella sua composizione attuale, si applica quest'ultimo dazio. Il comma precedente non e' applicabile alla cioccolata e alle altre preparazioni alimentari contenenti cacao, della voce n. 18.06 della tariffa doganale comune. Nei loro confronti l'elemento fisso dell'imposizione applicabile da parte del Portogallo all'importazione in provenienza dalla Spagna non puo' essere superiore al 30%.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
