1. Fino al 31 dicembre 1990, per i prodotti di cui all'articolo 4, in caso di cambiamenti bruschi ed importanti nelle correnti tradizionali di scambio, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese si consultano, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla richiesta presentata da uno di questi due stati membri, al fine di esaminare la situazione, per pervenire ad un accordo in merito alle eventuali misure da prendere. 2. Fino al 31 dicembre 1988, per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in caso di cambiamenti bruschi ed importanti nelle importazioni in Portogallo dei prodotti originari della Spagna, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese si consultano, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta da parte del Regno di Spagna, al fine di esaminare la situazione, per pervenire ad un accordo in merito alle eventuali misure da prendere. 3. Se nelle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese non pervengono ad un accordo, la Commissione, tenendo conto dei criteri che disciplinano la clausola di salvaguardia figurante all'articolo 379 dell'atto di adesione, con procedura d'urgenza, fissa le misure di salvaguardia da essa considerate necessarie, precisandone le condizioni e modalita' di applicazione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
