Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali, nella sezione II, e' fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalita': 1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 68 e 70, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Spagna e fra la Spagna e i paesi terzi sono pari alla differenza esistente fra i prezzi fissati per la Spagna ed i prezzi comuni. Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle regole di cui sopra e', se del caso, corretto per tener conto anche dell'incidenza degli aiuti nazionali che il Regno di Spagna e' autorizzato a mantenere ai sensi dell'articolo 80. 2. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione del punto 1 conduca ad un importo minimo. 3. a) Negli scambi fra la Spagna e la Comunita' nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo stato importatore o versati dallo stato esportatore.

  • b)Negli scambi fra la Spagna ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonche', salvo deroga espressa, le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia, i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo. 4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune e' consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si tiene conto del consolidamento. 5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno stato membro conformemente al paragrafo 1 non puo' essere superiore all'importo totale riscosso da questo stesso stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza. 6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 53, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art72 · fonte su Normattiva