1. Durante la prima tappa la Repubblica portoghese applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 259 dalla Comunita' nella sua composizione attuale un sistema di parificazione dei prezzi o di protezione specifica quale il sistema previsto dalla normativa per l'importazione dai paesi terzi. Questo sistema e' basato su criteri identici a quelli assunti dalla normativa comunitaria per stabilire i parametri di parificazione dei prezzi o del livello di protezione specifica. 2. Per quei prodotti di cui all'articolo 259 che non sono soggetti a restrizioni negli scambi tra il Portogallo e gli stati membri attuali o tra il Portogallo e i paesi terzi a norma, rispettivamente, degli articoli 269 e 280, la Repubblica portoghese puo' applicare fino al 31 dicembre 1988 un sistema di informazione statistica preventiva all'importazione. Tuttavia, questo sistema, che comporta il rilascio di un documento nazionale all'importazione, deve prevedere il rilascio automatico di questo documento entro e non oltre un termine di quattro giorni lavorativi dalla data della presentazione della domanda; in mancanza di rilascio entro questo termine, l'importazione puo' essere effettuata liberamente. Nel quadro della relazione di cui all'articolo 264, paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, la Commissione presenta al Consiglio, se del caso, proposte per mantenere questo sistema durante il rimanente periodo della prima tappa per i prodotti per i quali cio' risulti necessario. 3. La Repubblica portoghese comunica alla Commissione, al piu' tardi tre mesi prima della data dell'adesione, le modalita' dei sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione esamina questa comunicazione e la trasmette quindi agli altri stati membri.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art270 · fonte su Normattiva