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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegno di 1ª categoria, colla seguente modificazione:

[9]All'art. 4 e' aggiunto il seguente comma:

[10]«Tuttavia il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, puo' eccezionalmente consentire, previo parere favorevole del Ministro per l'interno o del Ministro Segretario del Partito, secondo che si tratti di carica politica la quale rientri nella competenza dell'uno ovvero dell'altro Ministro, che conservino o assumano uno degli uffici indicati nei comma precedenti persone che, per la carica politica anzidetta, non potrebbero essere nominate agli uffici medesimi».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 3 giugno 1938-Anno XVI

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]Mussolini

[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 22 giugno 1938 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1938-06-03;778~art1 · fonte del testo