[1]Le Parti attueranno la collaborazione bilaterale attraverso la:

[2]- attivita' militare-economica, militare-tecnica e militare-scientifica; - preparazione di quadri; - rapporti tra le Forze Armate e la societa': - rapporti culturali.

[3]Aspetti specifici del presente Accordo potranno essere concretizzati tramite rispettivi protocolli che ne diventeranno parte integrante.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;78~accordo-art2 · fonte su Normattiva