[1]Le Parti attueranno la collaborazione bilaterale attraverso la:
[2]- attivita' militare-economica, militare-tecnica e militare-scientifica; - preparazione di quadri; - rapporti tra le Forze Armate e la societa': - rapporti culturali.
[3]Aspetti specifici del presente Accordo potranno essere concretizzati tramite rispettivi protocolli che ne diventeranno parte integrante.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
