Le attivita' militari saranno pianificate e coordinate da esperti degli Stati Maggiori delle rispettive Forze Armate e per il tramite degli Addetti per la Difesa. Riunioni di pianificazione bilaterale, periodiche o specifiche, potranno, se necessario, aver luogo alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, nelle date e con la frequenza che verranno stabilite di comune accordo nel quadro degli Accordi Tecnici.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;153~accordo-art5 · fonte su Normattiva