Le Parti si assumeranno gli oneri finanziari inerenti alle visite delle Delegazioni per l'attuazione del presente Accordo in conformita' al principio della reciprocita'. Le spese di viaggio, dei componenti le Delegazioni saranno a carico della Parte inviante, mentre gli oneri di vitto e alloggio (quando reperibili presso strutture militari), il trasporto interno, nonche' l'assistenza medica in casi urgenti o incidenti, saranno a carico della Parte ricevente e comunque sempre nel pieno rispetto del principio della reciprocita'. Le spese per l'istruzione dei quadri in Istituti militari di formazione, l'addestramento e le consultazioni di specialisti delle Parti e' cosi' pure le trasferte di specialisti per la concessione di assistenza tecnica verranno definite in base al presente Accordo solo attraverso Intese "ad hoc" definite anche al di fuori del principio di reciprocita'.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;78~accordo-art7 · fonte su Normattiva