[1]Localizzazione e identificazione di persone e oggetti

[2]Le autorita' competenti della Parte Richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta di assistenza.

Testo vigente dal 4 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-05-18;78~trattato-di-assistenza-giudiziaria-art14 · fonte su Normattiva