Art. 14 (Trattato di assistenza giudiziaria)
[1]Localizzazione e identificazione di persone e oggetti
[2]Le autorita' competenti della Parte Richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta di assistenza.
Testo vigente dal 4 giugno 2021
