[1]E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI

[2]Le autorita' competenti della Parte Richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~art14 · fonte su Normattiva