Art. 25 (Trattato di assistenza giudiziaria)
[1]Altri strumenti di Cooperazione
[2]Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di accordi specifici, intese o prassi condivise, conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.
Testo vigente dal 4 giugno 2021
