Strumenti per favorire la Cooperazione Giudiziaria in materia penale 1. Le Parti cooperano, inoltre, tramite le seguenti modalita':

  • a)scambio di esperienze in materia di indagini penali, terrorismo, corruzione, tratta di esseri umani, stupefacenti e sostanze chimiche, riciclaggio di denaro, criminalita' organizzata e reati connessi, tra gli altri;
  • b)scambio di informazioni sulle modifiche introdotte nei propri sistemi giudiziari e sui nuovi orientamenti giurisprudenziali nelle materie oggetto del presente strumento;
  • c)formazione e aggiornamento dei soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali. 2. Per la realizzazione delle attivita' e degli incontri previsti dal presente Trattato, le Autorita' Centrali concordano direttamente la metodologia da utilizzare per ciascuno di essi, nonche' la loro durata e il numero dei partecipanti. 3. Le Parti finanziano la cooperazione alla quale si riferisce il presente articolo secondo le proprie disponibilita' e quant'altro stabilito nelle loro rispettive legislazioni interne.

Testo vigente dal 4 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-05-18;78~trattato-di-assistenza-giudiziaria-art22 · fonte su Normattiva