[1]Validita' dei documenti

[2]1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso ai sensi del presente Trattato non richiedono legalizzazione, apostille, autenticazione ne' qualunque altro requisito di forma. 2. I documenti, i registri, le dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso dall'Autorita' Centrale della Parte Richiesta devono essere ammessi come prova, senza che siano necessarie altre garanzie o prove di autenticita'.

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urn:nir:stato:legge:2021-05-18;78~trattato-di-assistenza-giudiziaria-art8 · fonte su Normattiva