Art. 8 (Trattato di assistenza giudiziaria)
[1]Validita' dei documenti
[2]1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso ai sensi del presente Trattato non richiedono legalizzazione, apostille, autenticazione ne' qualunque altro requisito di forma. 2. I documenti, i registri, le dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso dall'Autorita' Centrale della Parte Richiesta devono essere ammessi come prova, senza che siano necessarie altre garanzie o prove di autenticita'.
Testo vigente dal 4 giugno 2021
