[1]DI LEGALIZZAZIONE

[2]1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro materiale trasmesso secondo quanto stabilito dal presente Trattato, sono esenti da qualunque legalizzazione, autenticazione e altri requisiti formali. 2.I documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro materiale trasmesso dall'Autorita' Centrale, devono essere ammessi come prova senza bisogno di altra garanzia o conferma di autenticita'. 3. Le Autorita' Centrali garantiscono l'autenticita' dei documenti trasmessi.

Testo vigente dal 29 aprile 2024

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