[1]DI LEGALIZZAZIONE
[2]1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro materiale trasmesso secondo quanto stabilito dal presente Trattato, sono esenti da qualunque legalizzazione, autenticazione e altri requisiti formali. 2.I documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro materiale trasmesso dall'Autorita' Centrale, devono essere ammessi come prova senza bisogno di altra garanzia o conferma di autenticita'. 3. Le Autorita' Centrali garantiscono l'autenticita' dei documenti trasmessi.
Testo vigente dal 29 aprile 2024
