[1]' DEI DOCUMENTI

[2]1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso ai sensi del presente Trattato non richiedono legalizzazione, apostille, autenticazione ne' altri requisiti formali. 2. I documenti, i registri, le dichiarazioni e qualsiasi altro materiale trasmesso dall'Autorita' Centrale della Parte Richiesta devono essere ammessi come prova, senza che siano necessarie altre garanzie o prove di autenticita'. 3. La nota di trasmissione dell'Autorita' Centrale deve garantire l'autenticita' dei documenti trasmessi.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~art8 · fonte su Normattiva