[1]ed Esclusione di Legalizzazione e Formalita' Analoghe

[2]La richiesta di trasferimento e i documenti inviati da uno qualsiasi dei due Stati all'altro in applicazione del presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, apostille, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalita', e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, corredati da una traduzione nella lingua dello Stato che li riceve.

Testo vigente dal 9 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45~trattato-trasferimento-persone-condannate-art8 · fonte su Normattiva