Art. 8 (Trattato trasferimento persone condannate)
[1]ed Esclusione di Legalizzazione e Formalita' Analoghe
[2]La richiesta di trasferimento e i documenti inviati da uno qualsiasi dei due Stati all'altro in applicazione del presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, apostille, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalita', e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, corredati da una traduzione nella lingua dello Stato che li riceve.
Testo vigente dal 9 maggio 2022
