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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10, che reca disposizioni sull'edilizia popolate ed economica, con la modificazione seguente al 2° comma dell'art. 6:

[8]«E' data pure facolta' al Governo del Re, esclusivamente ai fini del testo unico, di cui al precedente comma, di integrare, modificare o abrogare, in quanto lo ritenga opportuno, le disposizioni predette».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 9 giugno 1930 - Anno VIII

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Di Crollalanza - Mosconi.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 24 giugno 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-06-09;782~art1 · fonte del testo