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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci delle Aziende autonome del Fondo di massa della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex-economali e delle Poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, nonche' altri provvedimenti di carattere finanziario; ed e' convalidato il R. decreto 20 aprile 1933, n. 375, col quale e' stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 8 giugno 1933 - Anno XI

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]Mussolini - Jung - Ercole

[12]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 14 luglio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-08;787~art1 · fonte del testo