[1]Spese

[2]1. La Parte di Esecuzione sostiene le spese relative:

  • a)al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte di Condanna;
  • b)all'esecuzione della condanna dopo il trasferimento. 2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito.

Testo vigente dal 23 giugno 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79~trattato-art19 · fonte su Normattiva