[1]Spese
[2]1. La Parte di Esecuzione sostiene le spese relative:
- a)al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte di Condanna;
- b)all'esecuzione della condanna dopo il trasferimento. 2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito.
Testo vigente dal 23 giugno 2015
