- 1)Le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione tuttavia delle spese sostenute esclusivamente su territorio dell'altro Stato.
- 2)Lo Stato che si fa carico delle spese di trasferimento fornisce la scorta.
- 3)Lo Stato di esecuzione non puo' in alcun caso esigere dallo Stato di condanna il rimborso delle spese di cui si e' fatto carico per l'esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.
Testo vigente dal 18 febbraio 2013
