1. La Parte che Riceve sostiene le spese relative: a. al trasferimento della persona condannata, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio della Parte che Trasferisce; e b. all'esecuzione della pena dopo il trasferimento. 2. La Parte che Riceve puo' recuperare in tutto o in parte dalla persona condannata le spese sostenute.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~trattato-sul-trasferimento-art17 · fonte su Normattiva