[1]Gestione del rischio di catastrofi

[2]1. Le Parti convengono di intensificare la cooperazione sulla gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre il rischio per le comunita' e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della societa'. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione all'azione preventiva e ad approcci proattivi per la gestione dei pericoli e dei rischi e per ridurre i rischi o la vulnerabilita' alle catastrofi naturali. 2. Le Parti collaborano affinche' la gestione del rischio di catastrofi sia integrata nei piani di sviluppo e nei processi di definizione delle politiche in materia di catastrofi naturali. 3. La cooperazione in questo campo e' incentrata sui seguenti elementi programmatici:

  • a)riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze;
  • b)uso delle conoscenze, innovazione, ricerca e istruzione per creare una cultura della sicurezza e della capacita' di recupero a tutti i livelli;
  • c)preparazione alle catastrofi;
  • d)definizione delle politiche, sviluppo della capacita' istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi;
  • e)risposta alle catastrofi;
  • f)valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi;
  • g)pianificazione della ripresa e della ricostruzione postcatastrofi;
  • h)adattamento al cambiamento climatico e attenuazione delle sue conseguenze.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art32 · fonte su Normattiva