[1]Consultazione delle Autorita' ambientali e sanitarie

[2]1. Ciascuna Parte designa le autorita' che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali e sanitarie, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente e sulla salute dovuti all'attuazione dei piani e dei programmi. 2. Il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale sono trasmessi alle autorita' di cui al paragrafo 1. 3. Ciascuna Parte provvede affinche' alle autorita' di cui al paragrafo 1 sia offerta la possibilita' di esprimere, in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale. 4. Ciascuna Parte adotta le disposizioni particolareggiate per informare e consultare le autorita' ambientali e sanitarie di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 25 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79~progetto-di-protocollo-art9 · fonte su Normattiva