Art. 25 — Priorità delle telecomunicazioni concernenti la sicurezza della vita umana
120 I servizi internazionali delle telecomunicazioni devono concedere la precedenza assoluta alle telecomunicazioni concernenti la sicurezza della vita umana sui mari, su terra, nell'aria e nello spazio extraatmosferico e alle telecomunicazioni epidemiologiche d'urgenza eccezionale dell'Organizzazione mondiale della sanita'.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
